Detrazioni fiscali Irpef, ecco come scaricare le spese di intermediazione immobiliare

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Tra le varie opportunità riconosciute dal legislatore fiscale agli acquirenti di una prima casa, vi è anche quella di poter portare in detrazione Irpef le provvigioni che vengono pagate alle agenzie immobiliari o agli intermediari. In altri termini, i costi di intermediazione che il soggetto acquirente ha sostenuto possono contribuire ad abbassare il livello di imposte pagate sulla dichiarazione dei redditi, sebbene – come vedremo – non in misura integrale.

Ma in che modo  è possibile scaricare le spese di intermediazione immobiliare? Quanto è realmente possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi? E come funziona la detrazione fiscale Irpef sui costi di intermediazione immobiliare quando i proprietari sono almeno due?

Le spese da portare in detrazione Irpef

Andando con ordine, cominciamo con il rammentare che per poter beneficiare della già accennata detrazione Irpef è necessario che le spese siano sostenute nei confronti di intermediari iscritti come agenti immobiliari sulla base della l. 39/1989, il provvedimento normativo che disciplina le principali fasi di adesione a tale categoria professionale.

Come abbiamo già avuto modo di condividere nelle righe che precedono, inoltre, per poter essere condotta in detrazione deve altresì trattarsi di una spesa che viene sostenuta per l’acquisto di abitazione principale.

Per quanto poi attiene la natura delle spese sostenute dall’acquirente, il legislatore ha affermato di ritenere detraibili solo quei costi che risultano essere direttamente collegati con la compravendita dell’immobile. Ne deriva, sulla base di tale valutazione, che non si possono detrarre gli eventuali compensi che sono stati pagati per altri servizi, come ad esempio quelli relazionabili con ulteriori oneri non imputabili direttamente alla negoziazione.

L’importo da portare in detrazione

Passando quindi all’importo che è possibile portare in detrazione fiscale, rammentiamo come il legislatore abbia previsto un limite della detrazione sulle provvigioni pari al 19%, applicato su un massimale di 1.000 euro. Da ciò ne deriva che il “risparmio” massimo che è ipotizzabile in sede di versamento delle imposte sul reddito sarà pari a 190 euro.

A conferma di ciò, ricordiamo altresì che le Entrate hanno recentemente fornito un chiarimento, comparso lo scorso giugno sul proprio magazine FiscoOggi, secondo cui  dall’imposta lorda sarà necessario procedere con il detrarre un importo pari al 19% dei “compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo15, comma 1, lett. b–bis, Tuir)”.

Infine, aggiungiamo per titolo di completezza espositiva che l’amministrazione ha poi chiarito ulteriormente che la detrazione può essere goduta in un unico anno di imposta: non vi è pertanto la possibilità di procedere a una ripartizione della detrazione in più esercizi, come invece avviene per quanto – ad esempio – riguarda le spese di ristrutturazione e i correlati benefici fiscali.

I beneficiari della detrazione

In ultimo, condividiamo con voi che il Fisco ha in più di un’occasione chiarito che ha diritto all’agevolazione solo l’acquirente dell’immobile, non rilevando pertanto la possibilità di portare in detrazione le spese se a sostenerle è un terzo non coinvolto nella compravendita (si pensi a un soggetto che effettua il pagamento di tali oneri a beneficio e nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico – cfr. circolare n. 7/E del 4 aprile 2017).

È inoltre necessario – ai fini di una corretta fruizione del beneficio – che il contribuente conservi non solamente la fattura rilasciata dal mediatore immobiliare, quanto anche la copia dell’atto notarile di compravendita, all’interno del quale dovranno essere riportati l’ammontare della spesa sostenuta per l’intermediazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) dell’agente immobiliare.

In definitiva istanza, ricordiamo che nell’ipotesi in cui gli acquirenti dell’abitazione siano almeno due, ma la fattura sia intestata a uno solo dei comproprietari, l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare 28/E del 2006 ammette comunque la possibilità che a beneficiare della detrazione siano tutti gli acquirenti, in ragione della percentuale di proprietà.

Pertanto, nel caso in cui la fattura rilasciata dall’agente abbia un unico intestatario, la detrazione potrà essere suddivisa pur sempre tra i comproprietari, nel rispetto delle quote di possesso della casa: sarà però necessario procedere a integrare la fattura annotandovi anche i dati dei comproprietari “esclusi”.

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